ASSOCIAZIONE DEGLI AMICI DEI MONUMENTI, DEI MUSEI E DEL PAESAGGIO PER LA CITTA' E LA PROVINCIA DI VICENZA CON SEDE A VICENZA C.F. 02263780245

STATUTO ADEGUATO ALLA CIRCOLARE MINISTERIALE DEL 27.12.2018 SECONDO LA NORMATIVA DETTATA DAL CODICE DEL TERZO SETTORE NEL RISPETTO DEL D. Lgs. 117/2017

Approvato dall’Assemblea Straordinaria del 7/06/2019

 

ART. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

E’ costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l’Ente del terzo settore denominato:

Associazione Amici dei monumenti, dei musei e del paesaggio per la città e la provincia di Vicenza APS.

Assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L’Associazione ha sede legale in via Arzignano1/10, nel comune di Vicenza.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 FINALITA’ E ATTIVITA’

  • L’Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale.
  • Le attività che si propone di svolgere, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati, ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 117/2017, sono:

lett. f) – interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

lett. i) – organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

  • mediante la realizzazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti azioni:
  • provvedere direttamente o contribuire con i mezzi a propria disposizione e con la ricerca di altri, al restauro di opere d’arte, degne di conservazione;
  • pubblicare libri di interesse storico-artistico;
  • promuovere e favorire il volontariato per la sorveglianza, la programmazione e conduzione di visite guidate non solo nei musei cittadini e provinciali, ma anche in altre città del Veneto, dell’Italia, della Comunità Europea e di altri paesi stranieri;
  • organizzare conferenze, dibattiti aperti al pubblico su temi artistici e storici specialmente in collaborazione con la direzione dei Musei Civici d’Arte di Vicenza, nonché visite ai musei, monumenti, collezioni pubbliche e private con l’intento di sviluppare l’interesse dei cittadini per i musei e per il patrimonio storico-artistico della città e della provincia.
  • L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice Civile del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.
  • L’Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/17.
  • L’Associazione di Promozione Sociale opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 3 AMMISSIONE

  • Sono ammesse all’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente Statuto e l’eventuale regolamento interno.

L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione presentate dagli interessati è il Consiglio Direttivo.

  • La deliberazione è comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro 30 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all’interessato.

Il richiedente nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità, impegnandosi a versare la quota associativa.

  • Ci sono due categorie di associati:

ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo e partecipano alla vita associativa,

onorari: sono persone nominate tali dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore     dell’Associazione.

  • Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

ART. 4 DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati dell’Associazione hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
  • essere informati sulle attività dell’Associazione;
  • votare in Assemblea, purché iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle Assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 20;
  • denunziare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del terzo settore.

Gli associati dell’Associazione hanno il dovere di:

versare, se prevista, la quota sociale entro giugno e rispettare il presente Statuto e l’eventuale regolamento interno.

ART. 5 VOLONTARIO E ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO

L’associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.

All’associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 6 RECESSO ED ESCLUSIONE DELL’ASSOCIATO

L’associato può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L’associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto, può essere escluso dall’Associazione.

L’esclusione è deliberata dall’Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato.

ART. 7 GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi dell’Associazione sono:

  • Assemblea degli associati
  • Consiglio Direttivo
  • Presidente e Vicepresidente
  • Collegio dei Revisori dei Conti  che manterrà le sue caratteristiche attuali fino a quando non si verificheranno le condizioni previste dall’art. 31 del D. Lgs. 117/2017.
  • Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Art. 8 L’ASSEMBLEA

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati.

E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare, anche mediante posta elettronica, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori.

L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

L’Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria. E’ Straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell’Associazione. E’ Ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 9 COMPITI DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea:

  • determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’Associazione;
  • approva il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio sociale;
  • nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sull’esclusione degli associati;
  • delibera sulle modificazioni dell’Atto Costitutivo o dello Statuto (Assemblea Straordinaria);
  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

ART. 10 VALIDITA’ ASSEMBLEE

L’Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione, se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Sono ammesse al massimo tre deleghe per ciascun associato. Queste però dovranno essere rilasciate soltanto da soci aventi diritto di voto; la stessa persona non può rappresentare per delega più di tre soci. Le deliberazioni dell’Assemblea Ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.

L’Assemblea Straordinaria approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza e il parere favorevole della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ degli associati.

ART. 11 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da numero 11 membri eletti dall’Assemblea tra i propri componenti.

Il Consiglio neoeletto provvederà in prima seduta ad assegnare fra i suoi componenti le cariche di Presidente, Vicepresidente e Tesoriere.

Nominerà altresì il Segretario che potrà essere scelto tra i Soci non Consiglieri e in tale caso parteciperà alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito, quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per più mandati.

Il Consiglio, in caso di cessazione della carica di uno o più componenti, da qualsiasi causa determinata, provvede all’integrazione per cooptazione, scegliendo i sostituti in ordine di graduatoria, nell’ambito degli associati che hanno riportato voti nell’Assemblea Ordinaria.

Nel caso in cui il numero degli associati votanti, ma non eletti non risultasse sufficiente, verrà convocata l’Assemblea Ordinaria per i provvedimenti relativi. Le eventuali dimissioni di un componente il Consiglio devono essere presentate al Presidente dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell’Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

  • amministra l’Associazione,
  • attua le deliberazioni dell’Assemblea,
  • predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
  • predispone tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio,
  • stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative,
  • cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
  • è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Runts,
  • disciplina l’ammissione degli associati,
  • accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 12 PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea; convoca l’Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

ART. 13 Collegio dei Revisori dei Conti 

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi di cui uno Presidente del Collegio e due supplenti. Sono nominati dall’Assemblea degli associati anche tra i non associati e rimangono in carica tre anni.

Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l’attività amministrativa dell’Associazione e la regolare tenuta della contabilità e vigila sull’osservanza della legge. Il Collegio manterrà le sue caratteristiche attuali fino a quando non si verificheranno le condizioni previste dall’art. 31 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 14 RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:

a) quote associative annuali versate dagli associati;

b) contributi pubblici e privati;

c) donazioni e lasciti testamentari;

d) rendite patrimoniali;

e) attività di raccolta fondi;

f) rimborsi da convenzioni;

g) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Finché non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal Codice del terzo settore, l’Associazione può beneficiare delle ulteriori risorse previste dalla L. 383/2000.

ART. 15 DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 e ha l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 16 BILANCIO

Il bilancio di esercizio dell’Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E’ redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall’Assemblea Ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 17 BILANCIO SOCIALE

Al verificarsi delle condizioni previste dall’art.14 del D. Lgs. 117/2017, l’Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 18 RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI VOLONTARI

Gli associati che prestano attività di volontariato, sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 19 SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 20 LIBRI SOCIALI

L’Associazione tiene i seguenti libri sociali:

  1. il libro degli associati o aderenti, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio;
  3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dei controllori del bilancio e degli altri organi sociali;
  4. il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti preso la sede legale dell’ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 21 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

ART. 22 NORMA TRANSITORIA  

  1. Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del Runts medesimo.
  2. L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.
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